VERIFICA DI ANOMALIA: CALCOLO ORE CONTRATTUALI CD TEORICHE ED ORE EFFETTIVE.

Con la sentenza n. 1340/2022 – pubblicata in data 28.02.2022- il TAR Napoli, III^ Sezione, nell’ambito di un appalto per i servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili comunali, con riferimento al costo del monte ore, ha ritenuto legittimo l’operato della stazione appaltante (difesa dall’Avv. Antonio Ausiello) che, in sede di verifica di anomalia, ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione per aver l’impresa aggiudicataria parametrato l’offerta secondo il parametro delle ore effettive lavorate, senza tenere conto delle ore contrattuali teoriche di lavoro.
Al riguardo è stato affermato che: “ in buona sostanza, l’utilizzo delle ore contrattuali – in luogo di quelle lavorate – come parametro di calcolo del costo della manodopera fa sì che per la determinazione di quest’ultimo venga inglobato anche il costo ulteriore per l’impresa, derivante dall’impiego di altro personale nella misura necessaria a sopperire alle assenze dal lavoro.
Dunque il monte ore effettivo ben può essere utilizzato per giungere alla determinazione del costo orario medio, ovvero quale divisore, ma tale costo va poi moltiplicato per le ore contrattuali teoriche, che rappresentano l’effettivo costo che l’impresa deve sostenere per lo svolgimento della commessa per cui si è impegnata contrattualmente.

In tal senso si è recentemente pronunciato il Giudice di appello (cfr. Consiglio di Stato – Sez. V sentenza n. 3200/2021 ), evidenziando che « […] una volta utilizzato il monte ore effettivo (determinato delle ore annue mediamente lavorate ricavate mediante riduzione del monte ore teorico complessivo della percentuale di assenza dedotto dall’impresa) ai fini del calcolo del costo orario medio, così giustificando lo scostamento rispetto ai valori ufficiali (risultante dalle tabelle ministeriali), tale costo orario (indicato nella specie in euro 14,62) doveva essere moltiplicato con le ore contrattuali offerte (pari nella specie a 4.576 ore annue)”.

Ed ancora, chiarisce il TAR “Tuttavia è mancata proprio la giustificazione di come la ditta intende far fronte a questo scostamento tra le ore contrattuali e le ore che dichiara lavorate, e quindi come intende giustificare la copertura dei lavoratori assenti per ferie, malattia, festività gravidanza ed altre evenienze.
È mancato ogni riferimento in proposito, anche considerato che per effetto della clausola sociale sono state assorbite le 17 unità dette al lavoro precedente e che è stata aggiunta una ulteriore unità. Ne deriva che a fronte di tale mancanza di tale carenza dei giustificativi dell’offerta la faceva appaltante ha fatto correttamente riferimento al monte ore mensile contrattuale”.

La sentenza in commento ha il pregio di aver chiarito, con un percorso motivazionale condivisibile la vexata quaestio tra ore teoriche ed ore effettive, caratterizzata da pronunce non univoche, con orientamenti giurisprudenziali contrapposti.

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