Appalto lavori con progettazione esecutiva. Rinnovo attestato SOA. Scadenza quinquiennale. art. 76 DPR 207/2010

Il TAR  Salerno con la sentenza in rassegna ha affrontato e dipanato – con dovizia argomentativa e coraggio giuridico- una serie di  tematiche  afferenti ad una gara pubblica con progettazione esecutiva, sancendo l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente (seconda classificata).

In particolare il TAR, a fronte del primo motivo di ricorso, inerente alla presunta mancata stipula del contratto con Organismo SOA nel termine di 90 giorni prima della scadenza quinquennale ex art. 76 DPR 207/2010, nel respingere la censura, ha convalidato l’impianto difensivo svolto dall’Avv. Antonio Ausiello (difensore dell’aggiudicataria), ossia ha ritenuto “dirimente” la circostanza che l’aggiudicataria non solo era in possesso di idoneo ed efficace attestato SOA al momento della partecipazione alla gara, alla data della provvisoria aggiudicazione nonchè di quella definitiva, e, soprattutto, il TAR ha valorizzato l’autodichiarazione resa dalla SOA della sussistenza dei requisiti speciali e generali in capo all’aggiudicataria anche nel periodo tra la scadenza e l’effettivo rinnovo (pari ad un torso di tempo di appena 5 giorni).

La sentenza in rassegna, poi, seguendo un approccio sostanzialistico, ha argutamente statuito, in sintesi, che la mancanza della stipula del contratto (ex art. 76 DPR cit.) è stata supplita dalla istanza di rinnovo  (inviata dall’aggiudicataria prima della scadenza quinquennale dell’attestato SOA),  e ciò – sulla falsa riga della verifica triennale- comporta “effetti solutori della validità della stessa solo nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa al momento del rilascio dell’attestazione; ciò vale anche per il periodo intertemporale tra due certificazioni SOA“,  chiosando, infine, con condivisibile lungimiranza che:  ” il rilascio di un nuovo attestato SOA, in fatto, certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da una data all’altra, ma anche che l’impresa non solo non ha mai perso i requisiti in passato già valutati e certificati positivamente ma che li ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della nuova certificazione”.

La sentenza in epigrafe, poi, è degna di nota anche nella parte in cui -nel  respingere  le altre censure inerenti la presunta violazione dell’art. 263 DPR 207/2010-, ha tratteggiato  la ratio dell’istituto e della comprova dei requisiti avvenuti in sede di gara, in perfetta “sintonia con quanto previsto dall’art. 42, comma 1, lett. a, sulla scorta del principio secondo cui i servizi svolti per committenti privati vanno documentati in modo diverso da quelli per i committenti pubblici”.

Sentenza Tar Salerno- Rinnovo Attestato Soa