12 Mag Offerta tecnica e punteggi premiali: Punteggio zero per la mancata allegazione dei certificati se il possesso è stato dichiarato. Illegittimità.

Lo Studio Legale Avv. Antonio Ausiello, ha ottenuto un’importante vittoria, per una società classificatasi in settima posizione della graduatoria definitiva. Il TAR Marche-Ancona, con la sentenza n. n. 623/2026, ha accolto il nostro ricorso, annullando l’aggiudicazione di una gara per lavori di manutenzione e la relativa graduatoria nonché i verbali della commissione giudicatrice, disapplicando la clausola del disciplinare che assegnava zero punti per la mancata allegazione delle tre certificazioni, il cui possesso era stato autodichiarato nell’offerta tecnica.
La questione giuridica, alquanto peculiare, verteva sulla legittimità dell’azzeramento del punteggio, per alcuni criteri premiali, deciso dalla stazione appaltante a causa della mancata allegazione materiale di certificazioni di qualità (ISO 14001, parità di genere UNI/PdR 125:2022 e responsabilità sociale SA 8000) all’offerta tecnica. La nostra assistita aveva, tuttavia, espressamente dichiarato di possedere tali certificazioni nei modelli di gara e nella relazione tecnica.
Accogliendo pienamente la nostra tesi, il TAR con la sentenza in commento, ha stabilito che la dichiarazione del possesso delle certificazioni costituisce il contenuto negoziale dell’offerta. Le certificazioni stesse, richieste per l’attribuzione di punteggi premiali e non come requisiti di partecipazione, rappresentano elementi probatori esterni al contenuto dell’offerta.
Il Giudice Amministrativo ha valorizzato i principi del risultato e della fiducia, cardini del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, affermando che un’interpretazione meramente formalistica della legge di gara non può prevalere. Richiedere sia la dichiarazione sostitutiva, penalmente rilevante, sia la contestuale produzione del certificato che la dichiarazione stessa è volta a sostituire, costituisce un adempimento contraddittorio e un aggravio procedimentale contrario al principio di semplificazione e al raggiungimento del miglior risultato per la pubblica amministrazione.
Il TAR Ancona, su specifica censura ricorsuale, ha ritenuto che la clausola del disciplinare (impugnata in parte qua, così come interpretata dalla commissione di gara), dovesse essere interpretata in modo non formalistico, censurando l’operato della Commissione che ha penalizzato l’impresa senza considerare la chiara volontà manifestata e la sostanza dell’impegno assunto.
Per effetto della sentenza, alla società nostra cliente, verranno attribuiti i 9 punti premiali illegittimamente negati. Questo le consentirà di passare dal settimo al secondo posto in graduatoria, rientrando così tra gli operatori aggiudicatari dell’Accordo Quadro.
Si allega sentenza in copia integrale.