Sentenza resa dal Tribunale di Nola- G.I.Dott. Notaro, II^Sez. Civ. sulla: “Tardiva costituzione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo”.

“La tardiva costituzione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è equiparabile alla mancata costituzione e comporta l’improcedibilità del ricorso”. E’ quanto è stato affermato nella sentenza emessa dal Tribunale di Nola, G.I. Dott. Notaro, il quale ha accolto l’eccezione di questa difesa di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che l’opponente concedendo alla società opposta giorni inferiori a 90 (novanta) per la comparizione, avvalendosi con ciò della dimidiazione dei termini  ex art. 645, secondo comma, c.p.c., non si è costituita nei cinque giorni dall’assegnazione dell’atto all’Ufficiale Giudiziario e dall’avvenuta notifica (30.10.2007), ma ha erroneamente iscritto la causa a ruolo in data 8.11.2007.

Lo stesso principio è stato recentemente ribadito dalle sezioni Unite civili della Cassazione- con la sentenza 19246/2010- che ha anche chiarito che quando l’opponente si è avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà di quello ordinario. Un’abbreviazione per l’opponente, spiegano i giudici, che consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine inferiore a quello ordinario.

Testo Sentenza Tribunale di Nola.